Nuove norme per il permesso di soggiorno e ricongiunzioni familiari
Cosa fare per richiedere il Permesso/Carta di Soggiorno In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno
e Poste Italiane SPA, ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall’art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di permesso e carta di soggiorno potranno essere presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi Ricerca Strutture) utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All’atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di € 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno del 12 ottobre 2005.
In conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, è fissato in € 27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale;
Possono esser presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle
sotto riportate tipologie di permessi-carte di soggiorno:
- Affidamento
- Attesa occupazione
-
Attesa riacquisto
cittadinanza - Asilo politico rinnovo
- Carta di soggiorno cittadini U.E.
- Carta di soggiorno per stranieri
- Conversione permesso di soggiorno
- Duplicato Permesso di soggiorno
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro casi particolari previsti
- Lavoro subordinato-stagionale
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Status apolide rinnovo
- Studio
-
Tirocinio formazione
professionale - Turismo
Le istanze di richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre
tipologie di permesso-carta di soggiorno continueranno ad essere presentate
presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente.
Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi
assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune
abilitato.
Al momento della presentazione dell’istanza allo sportello
dell’ufficio postale abilitato,
lo straniero verrà identificato
con passaporto o altro documento equipollente.
L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta
e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte
dell’interessato;
L’operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della
raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.
La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all’atto della presentazione
della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso
(Codice Assicurata e Codice Ologramma) all’
area riservata per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.
In caso di richiesta di rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno, è necessario
inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare
o da aggiornare.
In caso di richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso-Carta di
soggiorno indirizzate alle Questure che rilasciano il documento su supporto
elettronico (Ancona, Brindisi, Frosinone, Prato e Verbania), è necessario
inserire nella busta una delle due ricevute di avvenuto pagamento dell’apposito
bollettino di c/c postale premarcato, di importo pari a €27,50, disponibile
presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze, conservando
l’altra ricevuta.
Presentazione delle istanze
•
I kit per la
richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati e presentati presso gli uffici postali abilitati (vedi ricerca
riferimenti).
•
I kit per la richiesta di
rilascio/rinnovo della carta di soggiorno di un cittadino appartenente ad uno dei paesi aderenti all’Unione Europea possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i Patronati e potranno essere presentati presso gli uffici postali abilitati (vedi Ricerca
riferimenti ) oppure direttamente presso l’Ufficio Immigrazione della
Questura, territorialmente competente.
• Le istanze relative a richieste di rilascio/rinnovo di permesso/carta di soggiorno relative a tutte le altre tipologie non riportate nella tabella del link La nuova procedura continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
•
Gli appositi bollettini di c/c postale premarcati da utilizzare per il pagamento del corrispettivo per
richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno su supporto elettronico, possono essere ritirati presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze (vedi Ricerca
riferimenti).
Informativa di carattere generale
Possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto
regolare ingresso sul territorio dello Stato in quanto in possesso del
passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso, salvo i casi di
esenzione previsti da accordi internazionali.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della
provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso.
Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’Unione
Europea la presentazione delle istanze di carta di soggiorno presso gli uffici
postali è facoltativa, potranno indifferentemente recarsi presso tali uffici o
presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici
postali saranno convocati dall’Ufficio Immigrazione, tramite lettera
raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, nei casi
previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del permesso-carta di
soggiorno.
In sede di prima convocazione dovranno produrre 4 fotografie
formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul
permesso-carta di soggiorno.
I cittadini di uno
stato membro dell’Unione Europea
saranno convocati presso l’Ufficio Immigrazione solo per la consegna della
carta di soggiorno e dovranno esibire 4 fotografie, delle quali una sarà
apposta nella carta di soggiorno.
La richiesta di carta di soggiorno per sé e i propri familiari
deve essere presentata con un unico
kit, che contenga il
Modulo 1 e il
Modulo 2 qualora il familiare percepisca un reddito, per ciascun
componente il nucleo familiare per il quale si richiede la carta.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero
al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla
scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale,
entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le
restanti tipologie di permesso di soggiorno.
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:
-
superiore a tre mesi per affari e turismo;
-
superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; -
superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato o per ricongiungimento familiare.
Per la corretta
compilazione manuale
delle istanze per le quali è prevista la presentazione presso ufficio postale,
consultare il fac-simile modulistica presente in home page.
Per la corretta
compilazione manuale
dell’ apposito bollettino di c/c postale premarcato da utilizzare per il
pagamento del corrispettivo previsto per il rilascio del permesso di soggiorno
su supporto elettronico, consultare il fac-simile modulistica presente in home
page.
Prevedere bollettino
Per ricevere ausilio nella compilazione della istanza ci si può
rivolgere ad un Comune abilitato od a un Patronato della propria zona. L’elenco
è disponibile consultando il sito nella sezione Elenco
Strutture presente in home page.
L’assistenza è gratuita
NOTE per la compilazione del modulo “MOD. 209
-
Modulo 1 e Modulo
2”
Importante: Scrivere in stampatello, con penna nera e
rigorosamente all’interno degli appositi spazi;
a) Riportare il dato come scritto sul passaporto o documento
equipollente;
b) Vedere la Provincia nella tabella
Codici Sigle Province
c) Barrare la tipologia di interesse (es.X)
d) Vedere nella tabella
Codici Motivi di Richiesta Permesso/Carta di Soggiorno il codice
corrispondente alla tipologia del Permesso di Soggiorno;
e) Indicare serie e numero del Permesso/Carta di Soggiorno in possesso o di
riferimento;
f) Compilare la sezione 2 solo dopo aver compilato interamente il
Modulo 1, il
Modulo 2
qualora si percepisca un reddito, e dopo aver fotocopiato in
formato A4 tutti i documenti necessari per la tipologia richiesta.
Nel caso non venga sottoscritta, l’istanza non verrà accettata allo sportello
postale;
g) Indicare il numero complessivo di fogli di cui consta l’istanza (moduli e
fotocopie dei documenti);
h) Indicare il numero complessivo dei figli dichiarati nella sezione 12 del
Modulo 1;
i) Indicare la lettera:
• A per Stato Libero,
• B per Coniugato/a;
j) Inserire la lettera:
• F per Femmina,
• M per Maschio;
k) Riportare il Codice Stato indicato nella tabella
Codici di Stato;
l) Da compilare solo se il documento è diverso dal passaporto, vedi tabella
Documenti Equipollenti al Passaporto;
m) Vedere nella tabella
Autorità che rilasciano Documenti Equivalenti al Passaporto il codice
corrispondente all’autorità che ha rilasciato documento diverso dal passaporto;
n) Da compilare solo in caso di prima richiesta di Permesso/Carta di soggiorno.
Riportare i dati scritti sul visto;
o) La durata del titolo/documento di viaggio rinnovato non potrà essere
superiore a quella del permesso di soggiorno;
p) Campo facoltativo utile alla Questura per eventuali comunicazioni inerenti
l’istanza;
q) Se uguale al precedente non compilare;
r) Indicare Nome e Cognome oppure la Denominazione Sociale della Società, Ente
o Associazione presso la quale si vuole che alternativamente venga recapitata
la raccomandata per la convocazione in Questura;
s) Da compilare solo in caso di richiesta di rilascio di Carta di Soggiorno e
conversione del permesso di soggiorno da altri motivi a famiglia
t) Da compilare solo in caso di richiesta di Carta di Soggiorno
u) I minori adottati, affidati, o sottoposti a tutela a carico del richiedente
sono equiparati ai figli minori;
v) Da compilare solo in caso di lavoro subordinato;
w) Indicare la categoria professionale di appartenenza (ad esempio: medici,
ambulanti, architetti, ecc);
x) Deve essere compilato solo dagli stranieri assunti nell’anno in corso –
allegare fotocopia delle ultime buste paga;
y) Compilare solo per attività autonoma iniziata nell’anno in corso;
NOTE Per la compilazione del modulo “CARTA DI
SOGGIORNO UE”
Scrivere in stampatello con penna nera, rigorosamente all’interno
degli appositi spazi
a) Riportare il dato come scritto sul passaporto o documento di
identità;
b) Vedere nella tabella
Codici Sigle Province;
c) Barrare la tipologia di interesse (es: X );
d) Indicare serie e numero del Permesso/Carta di Soggiorno in possesso o di
riferimento;
e) Vedere nella tabella
Codici Motivi di Richiesta Permesso/Carta di Soggiorno il codice
corrispondente alla tipologia del Permesso di Soggiorno;
f) Compilare la sezione 2 solo dopo aver compilato interamente il Modulo di
presentazione dell’istanza e dopo aver fotocopiato in
formato A4 tutti i documenti necessari per la tipologia richiesta .
Nel caso non venga sottoscritta, l’istanza non verrà accettata allo sportello;
g) Indicare il numero complessivo di fogli di cui consta l’istanza (modulo e
fotocopie dei documenti);
h) Indicare il numero complessivo dei figli dichiarati nella sezione 12 del
Modulo;
i) Indicare la lettera:
•
A
per Stato Libero,
•
B
per Coniugato/a;
j) Inserire la lettera:
•
F
per Femmina,
•
M
per Maschio;
k) Riportare il Codice Stato indicato nella tabella
Codici di Stato;
l) L’istanza deve essere corredata da copia del documento di identità;
m) Da compilare solo se il documento è diverso dal passaporto, vedere la
tabella
Documenti Equipollenti al Passaporto;
n) Vedere nella tabella
Autorità che rilasciano Documenti Equivalenti al Passaporto il codice
corrispondente all’autorità che ha rilasciato documento diverso dal passaporto;
o) Campo facoltativo utile alla Questura per eventuali comunicazioni inerenti
l’istanza;
p) Se uguale alla precedente non compilare;
q) Indicare Nome e Cognome oppure la Denominazione Sociale della Società, Ente
o Associazione presso la quale si vuole che alternativamente venga recapitata
la raccomandata per la convocazione in Questura.
r) Da compilare solo in caso di lavoro subordinato;
s) Indicare la categoria professionale di appartenenza (esempio: ambulanti,
architetti, medici, ecc);
t) Vedere nella tabella
Paesi neo-comunitari. per i quali l’Italia si è avvalsa della facoltà
di limitazione dell’accesso al mercato del lavoro in forma subordinata;
u) I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela a carico del richiedente
sono equiparati ai figli minori;
v) Il diritto di circolazione e di soggiorno è riconosciuto, quale che sia la
loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età inferiore ai ventuno anni e agli
ascendenti e discendenti del cittadino comunitario e del proprio coniuge che
sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che,
nel paese di provenienza, sia convivente o a carico, del cittadino dell’Unione
che svolge in Italia attività lavorativa. Per i cittadini dell’Unione, presenti
in Italia per studio o residenza, il diritto alla libera circolazione e al
soggiorno è riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età
inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a
carico, nonché ai genitore del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge
a condizione che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o siano
titolari di una polizza assicurativa o per i componenti il nucleo familiare di
un cittadino dell’Unione che risiede in Italia dispongano di risorse economiche
tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale;
w) Non può essere inferiore all’importo dell’assegno sociale. Il reddito può
derivare anche da pensione, da una rendita per infortunio o per malattia
professionali;
x) Il corso di studio può essere seguito in una Università, Istituto universitario statale o Istituto abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale o Istituto di formazione professionale.
Fonte portaleimmigrazione.it
Novembre 15th, 2007 at 20:50
il mio permesso di soggiorno.