Vicenza: sentenza favorevole
Da più di un anno il Coordinamento Migranti Vicenza, (erede politico del
Tavolo migranti dei social forum del vicentino), ponendosi all’interno del percorso politico del Tavolo migranti nazionale, cerca di organizzare politicamente la presenza sul territorio vicentino dei migranti e dei richiedenti asilo. Questi ultimi sono notevolmente aumentati visto che la Bossi-Fini, tramite i decreti flussi per l’entrata regolare in Italia, spinge molti migranti a utilizzare la via dell’asilo per entrare nel paese.
Le riunioni e le assemblee che si sono susseguite in questi mesi hanno portato a una prima manifestazione, nel luglio 2005, a cui hanno partecipato circa 600 richiedenti asilo provenienti anche da altre parti d’Italia e a una significativa partecipazione di migranti “vicentini” alla manifestazione di Roma del dicembre scorso.
All’interno di questo percorso di organizzazione politica autonoma è ovviamente indispensabile agire anche sul piano della rivendicazione delle garanzie giuridiche che gli organi amministrativi costantemente negano.
A questo proposito segnaliamo per l’interesse e l’utilità di tutti una sentenza favorevole del TAR del Veneto verso immigrati con problemi di rilascio del permesso di soggiorno che l’avv. Alberto Righi, che fin dall’inizio collabora con il Coordinamento (albertorighi@venetoavvocati.it), ha seguito e risolto.
Il caso è quello di una cittadina liberiana con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico a cui la Commissione non aveva riconosciuto lo status di rifugiato.
Dopo averle fatto presentare richiesta di rinnovo/conversione/rilascio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con allegato impegno di assunzione da parte di un datore di lavoro, ci siamo trovati di fronte alla Questura di Vicenza che ignorava la richiesta della straniera e le notificava provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno con invito a lasciare il territorio italiano in 15 giorni.
Si è allora proceduto con ricorso al TAR del Veneto sostenendo, tra l’altro, che il permesso di soggiorno già rilasciato a motivo umanitario può essere rinnovato/convertito anche per altri diversi motivi, quale quello di svolgimento di attività di lavoro, e che l’Amministrazione, prima di procedere al diniego, deve esaminare se non vi siano altre possibilità per concedere il permesso di soggiorno per altro titolo e ciò ai sensi dell’art. 5, comma 5°, del D.lgs. n. 286/1998. Il TAR con Ordinanza n. 954/2005 ha accolto il ricorso ordinando all’Amministrazione di eseguirla uniformandosi a tale principio di diritto.
A seguito di questa sentenza alla cittadina straniera è stato rilasciato dalla Questura di Vicenza un permesso di soggiorno per lavoro.